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CERTIFICAZIONE UNICA 2024
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L’articolo 4 del DPR n. 322/1998, stabilisce, al comma 6-ter, che i sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi...
L’articolo 4 del DPR n. 322/1998, stabilisce, al comma 6-ter, che i sostituti d’imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rilasciano una Certificazione Unica per attestare oltre ai dati fiscali anche i dati previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il termine del 28 febbraio per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, i termini di consegna della CU sintetica ai percipienti e di trasmissione della CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate sono ricondotti ad un’unica data: il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per la Certificazione Unica 2024 la scadenza è posticipata a lunedì 18 marzo 2024 in quanto il termine del 16 marzo cade di sabato.
Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), rimane confermato al 31 ottobre il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate analogamente a quanto previsto per il Mod. 770.
Il sostituto d’imposta, tramite l’invio, all’Agenzia delle Entrate, delle CU ordinarie, assolve all’obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal comma 3-bis, articolo 4 del DPR n. 322/1998. L’obbligo di presentazione del Mod. 770, entro il 31 ottobre, permane per i sostituti d’imposta che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.
La presente pubblicazione, tramite approfondimenti teorici e schematizzazioni, fornisce le indicazioni per la corretta compilazione della CU 2024, con particolare riguardo a:
- Frontespizio, in cui sono contenuti i dati anagrafici del sostituto d’imposta e dell’intermediario;
- Parte Dati Anagrafici, dove trovano esposizione i dati anagrafici relativi al datore di lavoro e al percettore delle somme;
- Certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, di provvigioni e redditi diversi;
- Certificazione Redditi – Locazioni brevi.